STUDIO PROGETTAZIONE ING. MADEO
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Il mio blog
Posted on March 7, 2013 at 3:07 PM |
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Scia, a Milano non sostituisce la Dia Sportello unico per l’edilizia: il nuovo titolo abilitativo è un'alternativa alla denuncia di inizio attività 18/02/2011 - A Milano Dia e Scia sono alternative. Lo stabilisce la circolare 4/2010 emanata dal Comune per chiarire l’applicazione della manovra estiva. Questa impostazione dovrà confrontarsi con i nuovi orientamenti del Governo. Secondo lo Sportello unico per l’edilizia, la Scia non sostituisce obbligatoriamente la Dia. A parità di intervento si può quindi scegliere a quale titolo abilitativo e procedura ricorrere. In linea a quanto già spiegato in precedenza, la Segnalazione certificata di inizio attività non può sostituire la Super-Dia. Per il Comune di Milano la Scia non può essere utilizzata in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, neanche se è stato rilasciato il nulla osta della Soprintendenza. Se la Dia venisse abolita, gli interventi sugli immobili vincolati potrebbero essere realizzati solo con permesso di costruire, con un notevole aggravio in termini di tempo. Al contrario, la denuncia di inizio attività prevede particolari procedure cui ricorrere in questi casi. A fronte di queste considerazioni, sul territorio esistono cinque titoli abilitativi: - Permesso di costruire, per tutti gli interventi edilizi e i mutamenti di destinazione d'uso; - Super-Dia, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, che non può essere utilizzata per nuovi fabbricati in zona agricola; - Scia, utilizzabile per manutenzioni straordinarie non liberalizzate, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione leggera; - Comunicazione asseverata, per le manutenzioni straordinarie regolate dall’articolo 6 comma 2 del Dpr 380/2001; - Comunicazione, per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lett. b, c, d, e, del Dpr 380/2001. Con la circolare il Comune ha affermato di non condividere i primi orientamenti forniti dal Ministro per la Semplificazione normativa, secondo il quale sarebbe possibile utilizzare la Scia anche per interventi su immobili vincolati, dopo aver ottenuto il nulla osta della Soprintendenza. In quest’ottica, il nuovo titolo abilitativo rappresenta un’altra opzione a disposizione del titolare dell’intervento, che può continuare a scegliere la Dia. A che punto siamo Il Governo intanto insiste sul potenziamento della Scia. Nei giorni scorsi il Ministro per la semplificazione ha presentato una bozza di decreto legge che chiarisce la sostituzione della Dia con la nuova procedura e dimezza i tempi per i controlli delle amministrazioni preposte (Leggi Tutto). Gli orientamenti del Comune, così come quelli di altre regioni ed enti locali che si erano pronunciati a sfavore dell’applicazione della scia all’edilizia, andranno valutati alla luce dei nuovi sviluppi. PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO CONTATTACI |
Posted on March 7, 2013 at 2:58 PM |
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DIA E SCIA MILANO Il Comune rende il proprio parere sulla SCIA e fa il riepilogo delle procedure edilizie in vigore nel proprio territorio. Con la Circolare in data 13/12/2010, n. 4, il Comune di Milano, Direzione Settore Sportello unico per l'edilizia, ha fornito importanti indicazioni in merito alle procedure edilizie applicabili nel Comune, ed in particolare in merito alla possibile sostituzione della procedura di DIA (Denuncia di inizio attività) con la procedura di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), ai sensi dell'art. 49 della L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010. Il Comune di Milano, riprendendo in particolare diverse argomentazioni già da tempo formulate sulle pagine del Bollettino di Legislazione Tecnica (vedi la nota illustrativa La Scia si applica all'edilizia?, ha ritenuto di non convenire sulla obbligatorietà della sostituzione della procedura della DIA con quella della SCIA, reputando invece più congruo assumere il principio dell'alternatività del titolo edilizio utilizzato a parità di tipo d'intervento, ad eccezione, ovviamente, degli interventi per i quali non è richiesto alcun titolo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001. Sarà quindi il titolare dell'intervento a scegliere se ricorrere a SCIA nel caso voglia da luogo subito all'intervento o a DIA nel caso in cui l'immobile sia vincolato. Conseguentemente rielaborando la classificazione proposta dalla Regione Lombardia l'elenco delle procedure edilizie applicabili nel Comune di Milano è: - Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52 ,comma 3 bis, della L.R. 12/2005; - Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto l), ad eccezione dei nuovi fabbricati in zona agricola e dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52,comma 3-bis, della L.R. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire; - SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e l 0 (per quanto, quest'ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. 380/2001; - Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R. 380/2001; - Comunicazione per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e), del D.P.R. 380/2001. PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI GRATUITI CONTATTACI SENZA IMPEGNO |
Posted on March 6, 2013 at 4:02 PM |
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RECUPERO SOTTOTETTO IN LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N.12- Legge per il governo delterritorio abitativo dei sottotetti esistenti LEGGE REGIONALE 27/1272005 N. 20 - Modifiche alla leggeregionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), inmateria di recupero abitativo dei sottotetti esistenti N. 1/2009 nuove disposizioni operative in attuazione allaL.R. 12/2005 in materia di: recupero abitativo dei sottotetti in riferimento adistanze ed altezze N. 4/2004 estensione a tutte le opere edilizie maggiori della procedura di esame di impatto paesistico N.2/2004 caratteristiche minime dei locali sottotetto recuperabili ai sensi della legge regionale 15/1996 N.4/2001 chiarimenti su recupero abitativo dei sottotetti:altezze ammissibili PER MAGGIORI INFORMAZIONI VEDI LA SEZIONE RISTRUTTURAZIONI OPPURE CONTATTACI PER UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO |
Posted on February 9, 2013 at 11:44 AM |
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Ristrutturare casa: consigli, costi, normative
Ristrutturare casa, per necessità o per investimento è un momento importante della propria vita con costi e sacrifici non indifferenti. Le scelte da effettuare sono molte e diverse: normative, adempimenti burocratici, rapporti con la ditta, scelta dei materiali e degli arredi, soluzioni innovative o tradizionali. L'aiuto di un architetto permette di rendere tutto più agevole: noi ci occupiamo della soddisfazione del nostro committente consigliando le migliori soluzioni per le sue esigenze e per il tipo di investimento che intende effettuare. Ricerchiamo un rapporto continuo e completo con l'obiettivo comune di ottenere una ristrutturazione di qualità. Costi, preventivi e scelte architettoniche Il costo di una ristrutturazione dipende da diversi fattori: le principali spese sono dovute agli impianti (idraulico, termico ed elettrico) ed alle finiture. Una progettazione attenta e il confronto dei preventivi di diverse ditte con un unico computo metrico permette di ottenere ottimi risultati con un efficace risparmio. Importante è la scelta di infissi e porte che devono essere caratterizzate da una buon isolamento termico ed acustico, da facile manutenzione e durabilità. I pavimenti e rivestimenti hanno una ampia variabilità dei prezzi, ad esempio quelli in pietra e marmo sono più costosi di quelli in gres o laminati. L'utilizzo di trattamenti delle pareti particolari, vernici lavabili ed antimuffa permettono una migliore conservazione delle superfici ma hanno un costo maggiore delle semplici pitture. Domotica e soluzioni impiantistiche avanzate possono incidere notevolemte sul costo finale della ristrutturazione La demolizione di tramezzi e porte sono interventi che per ristrutturazioni importanti hanno un'incidenza economica limitata rispetto ad altri fattori. Modificare la distribuzione degli ambienti è una scelta importante ma il cui costo è giustificato dai grandi vantaggi che si ottengono soprattutto perchè in seguito alla modifica delle stanze potrà essere realizzato un appartamento pienamente rispondente alle proprie esigenze. Gli ambienti della casa sono vissuti per molte ore della giornata e per molti anni della nostra vita. Una progettazione consapevole delle esigenze e delle necessità dei Committenti è fondamentale per realizzare appartamenti confortevoli, comodi, accoglienti, curati nei dettagli e piacevoli da vivere. Le case esprimono lo stile di vita delle persone: l' architettura degli interni con differenti distribuzioni, spazi, materiali, arredi racconta il momento storico in cui sono state abitate le case. La casa contemporanea è caratterizzata da ambienti proporzionati e mai superflui, si cerca di eliminare i corridoi e gli spazi di passaggio, esiste una netta divisione tra la zona giorna e la zona notte con stanze da letto caratterizzate dalla ricerca di riservatezza e silenzio. La casa contemporanea rispecchia una società con famiglie poco numerose, dove i componenti sono la maggior parte del tempo a lavoro, gli spazi sono ottimizzati con armadi a muro e soppalchi perchè il costo delle superfici immobiliari è molto elevato rispetto al costo della vita. I balconi ed i terrazzi acquistano sempre più importanza e spesso ospitano aree ripostiglio e la caldaia. Un ampio living contiene l'angolo cottura, il soggiorno e la zona pranzo. In questo ambiento principale spesso è posizionato l'ingresso dell'appartamento. I bagni sono generalemente piccoli ma numerosi. La casa di oggi rispecchia la cultura e la società attuale. Le ristrutturazioni degli appartamentiche progettiamo e realizziamo recuperano le migliori caratteristiche del passato integrandole con le novità, i gusti, i valori del futuro. Obiettivo del nostro lavoro è interpretare le esigenze e le aspettative del Committente per realizzare una efficace ristrutturazione con costi e tempi certi, nel pieno rispetto delle normative, con un'assistenza completa nelle relazioni con la ditta ed i fornitori e supporto nei confronti degli impegni economici ed amministrativi. Prima di intraprendere una ristrutturazionevanno valutati i tipi di interventi previsti e capire se ricadono nella MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA a seconda di questo si potanno effettuare le corrispondenti pratiche edilizie e COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI al proprio Comune o Municipio. Spesso lavori di manutenzione ordinaria sono molto più lunghi, costosi ed invasivi di quelli di manutenzione straordinaria: ad esempio demolire un tramezzo tra cucina e soggiorno realizzando un "open space" con angolo cottura ricade nella "straordinaria" mentre sostituire tutti i pavimenti ed i massetti, tinteggiare e modificare i rivestimenti dei bagni ricade nell' "ordinaria". Il primo intervento potrebbe avere la durata di pochi giorni ed un costo molto limitato (sotto i 1000€) mentre il secondo può durare mesi ed ad un costo elevato (sopra i 500€/mq). Definisce il "tipo di manutenzione" il DPR 380/01 TU Edilizia e solitamente la ristrutturazione di un appartamento ricade nelle ATTIVITA' EDILIZA LIBERA (ma attenzione non è facile capire quando non vi ricade). Per sapere quale quale normativa seguire, pratica edilizia redigere, come rapportarsi con il comune e con il catastoè possibile richiedere la nostra CONSULENZA GRATUITA Vi consigliamo di non affidarvi direttamente ad una ditta ma di ricercare l'assistenza di un architetto che potrà tutelare i vostri interessi con professionalità e competenza. Gli interventi realizzati senza autorizzazione comunale e successiva VARIAZIONE CATASTALE, oltre a comportare un illecito a volte anche penale, comportano problemi in sede di rogito a causa della recente normativa sulla CONFORMITA' CATASTALE , REGOLARIZZARE UN APPARTAMENTO non conforme è molto più costoso che ottenere le autorizzazioni prima di effettuare i lavori. La responsabilità per lavori effettuati senza autorizzazione, su edifici vincolati e da ditte non in regola ricade anche sul proprietario (o in casi di condomini sull' amministratore). La preoccupazione principale dei molti Committenti non sono le scelte architettoniche ma la gestione dei pagamenti, delle forniture e dei rapporti con la ditta esecutrice. La nostra attività è anche volta a delegare ed assistere il Committente per queste incombenze. I documenti che redigiamo per un perfetto controllo dei lavori sono i seguenti:
La fase di DIREZIONE LAVORI prevede il controllo dell'operato della ditta, la rispondenza dei materiali utilizzati, la qualità delle realizzazioni e degli interventi, il controllo degli accordi presi con la Committenza. Il direttore dei lavori verifica la piena corrispondenza tra il progetto e la realizzazione. Uno dei migliori investimenti in Italia è il famoso "mattone". L'immobiliare è un settore solido e le case sono un bene che mantiene nei decenni il suo valore oltre a permettere ottimi rendimenti in caso di affitto. Ristrutturare per investire è una soluzione che molti nostri clienti adottano per ottenere ottimi guadagni in poco tempo. Chiaramente è fondamentale avere una sufficiente liquidità disponibile per affrontare la spesa dei lavori. Acquistare un appartamento da ristrutturareè un investimento conveniente se si valutano le giuste caratteristiche della casa e si ha la capacità di cogliere come, con pochi interventi, migliorare nettamente la situazione. Siamo disponibili a consulenze per l'acquisto di appartamenti in cattivo stato di conservazione per investimenti e ristrutturazioni di forte intensità. Il costo di una ristrutturazione può essere detratto dalle tasse con una percentuale del 36% in 10 anni. Per alcuni tipi di interventi che permettono una riqualificazione energetica l'aliquota è del 55%. Le detrazioni del 36% e del 55% sono strumenti efficaci per risparmiare, la procedure per usufruirne è semplice. Importante è effettuare i pagamenti alla ditta ed al tecnico con bonifico bancario e conservare le fatture per eventuali controlli. Le detrazioni per la ristrutturazione sono applicabili per numerosi interventi anche di manutenzione ordinaria. CONTATTACI PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO |
Posted on February 9, 2013 at 11:27 AM |
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Le responsabilità e gli obblighi del titolare di un lavoro edilizio
Anche per piccoli interventi edili, come le tipiche ristrutturazioni di appartamenti, il committente (proprietario, affittuario, etc.) ha delle precise responsabilità che spesso sono poco conosciute ma che possono comportare sanzioni importanti. Come definire il committente?Il committente è la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall’entità o dall’importo dello stesso. Può essere una persona fisica (proprietario titolare di un immobile), una persona giuridica (ad esempio un condominio) o un Ente pubblico. ll committente può essere ad esempio il proprietario di un immobile, l'affittuario o il comodatario. Solitamente gli interventi edili sono soggeti ad un titolo abilitativo (SCIA, DIA, Permesso di Costruire) o ad una comunicazione (CIAL, ), il committente ha il ruolo di intestatario di questi documenti. Tuttavia anche in caso di semplici interventi di manutenzione ordinaria, pur non essendo necessaria alcuna comunicazione al Comune, il committente ha comunque delle responsabilità. Esistono principalmente due tipi di responsabilità che coinvolgono il committente: quella urbanistica-edilizia e quella sulla sicurezza. Responsabilità urbanistica-ediliziaPrima di qualsiasi lavoro edile bisogna capire di quale intervento si rientra secondo le categorie definite dall'art. 3 del DPR 380/01 e dal regolamento edilizio del proprio comune. In base alla categoria si potrà dedurre quale strumento normativo utilizzare per poter effettuare un determinato intervento richiedendo i necessari permessi all'ente comunale. Il committente dovrà predisporre la documentazione per una CIAL, DIA, SCIA o permesso di costruire a seconda del tipo di intervento. Purtroppo per capire in che caso si rientri è quasi sempre necessaria la consulenza del proprio tecnico di fiducia. Ad esempio, secondo la normativa nazionale, in caso di:
Affidare l'incarico ad un progettista ed ad un direttore dei lavori permette al committente di non essere sottoposto ad una serie di responsabilità:
Ma quali sono le conseguenze per un committente che realizza dei lavori non rispettando la normativa edilizia e non nomina (se dovuto) il progettista ed il direttore dei lavori? Anche qui per valutare le sanzioni bisogna considerare la tipologia dell'intervento. Interventi "semplici" sono soggetti a delle sanzioni amministrative, mentre interventi "più complessi" possono comportare anche sanzioni penali e la demolizione del manufatto. Capire se l'intervento rientra nella prima o nella seconda categoria non è affatto semplice: ad esempio dei lavori di recupero di un grande edificio che hanno comportato la spesa di diversi milioni di euro ma che ha interessato solo l'adeguamento degli impianti e il rinnovo di tutte le finiture è un intervento più "semplice" di una piccola veranda costruita su un terrazzo. Per la veranda abusiva infatti si può ricadere in un procedimento penale (che prevede anche la demolizione del manufatto), mentre per i lavori di recupero de grande edificio solo in una sanzione amministrativa. In caso di interventi di manutenzione straordinaria (tipiche ristrutturazioni di appartamenti) si potrà risolvere (a volte) con una CIAL in sanatoria ma in alcuni casi si dovrà riportare l'immobile nello stato precedente ai lavori effettuati senza permesso. A parte le implicazioni amministrative o penali, anche se l'ente preposto non effettuerà dei controlli, interventi senza conformità edilizia-urbanistica potrebbero comportare dei problemi in caso di vendita o affitto dell'immobile. Le disposizioni normative di sicurezza sui cantieri sono disciplinate dal T.U. 81/2008. Sono numerosi i casi in cui il committente deve nominare, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore in fase di sicurezza. La norma prevede alcune eccezioni ma generalmente scatta l'obbligo di nominare il coordinatore nel caso operino due o più imprese, situazione che capita spesso nelle tipiche ristrutturazioni di appartamenti. Il coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) è un tecnico abilitato che ha superato un apposito corso formativo, può essere affidato questo incarico anche al direttore dei lavori o al progettista. Insieme alla nomina del coordinatore e prima dell'inizio dei lavori andrà inviata la notifica preliminare alla ASL competente: una dichiarazione in cui si indicano i nominativi dei tecnici abilitati, l'indirizzo dell'immobile ed altri dati riguardanti l'intervento edilie. Approfondimento: Utilissima Guida dei Collegi dei Geometri e dei Periti della provincia di Udine ; Sanzioni Le sanzioni per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sono molto importanti, prevedono multe salate ed anche l'arresto. Purtroppo la legge appare sproporzionata, prevedendo pene severe anche in caso di cantieri piccoli e privati. Per fare un esempio, se il committente non designa il coordinatore ove dovuto la sanzione prevede l'arresto da tre a sei mesi o una sanzione pecunaria da € 2.500 a € 6.400. Se il committente non ha conoscenze tecniche ha un modo per tutelarsi: nominare un "responsabile dei lavori" a cui delegare molte responsabilità, soluzioni adottata spesso in caso di lavori edili nei condomini. PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO CONTATTACI |
Posted on February 9, 2013 at 11:16 AM |
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Conformità urbanistica ed edilizia di un immobile
Ogni immobile viene legittimato e reso conforme alla normativa edilizia con un progetto depositato al comune. Conoscere la conformità edilizia e urbanistica è utile in caso di trasferimento o accensione di un mutuo. Le responsabilità della conformità in caso di rogito non sono del notaio ma del venditore, per tutelarsi è possibile affidare la redazione di una dichiarazione ad un tecnico abilitato. Ogni immobile, per essere realizzato, deve essere autorizzato da un procedimento dell'amministrazione comunale chiamato titolo abilitativo. La normativa di riferimento è il TUE (Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01). La corrispondenza tra il progetto depositato al comune da un tecnico abilitato e lo stato di fatto dimostra la regolarità urbanistica (detta anche regolarità edilizia). I titolo abilitativi con cui può essere autorizzato un edificio sono variati negli anni:
I condoni edilizi concorrono a rendere un immobile regolare dal punto di vista urbanistico-edilizio quando viene rilasciato dal comune la Concessione in Sanatoria. I condoni sono stati tre: nel 1985, nel 1994, nel 2003. Come si verifica la conformità Per verificare se un immobile (appartamento, villa, negozio o qualsiasi altro manufatto) è dotato della conformità urbanistica bisogna confrontare lo stato di fatto con il progetto depositato negli archivi comunali. L'edificio potrebbe essere stato modificato o realizzato in maniera difforme al progetto presentato al comune. In questo caso non è possibile rilasciare la conformità urbanistica. Quando è necessaria?
Esistono diversi tipi di difformità che non permettono il rilascio della conformità:
Nella pratica le difformità sono innumerevoli ed ogni fattispecie merita una valutazione ed una risoluzione specifica. Non tutte le difformità si possono sanare, quindi bisogna prestare la massima attenzione prima di un acquisto. Spesso la regolarità catastale e quella edilizia vengono confuse. Regolarità Catastale: è la corrispondenza tra lo stato di fatto ed i dati catastali. Il catasto (Agenzia del Territorio) è un ufficio statale che ha una funzione prettamente fiscale. Non è "probatorio" e non dimostra alcunchè rispetto alla regolarità edilizia dell'immobile. Paradossalmente possono esistere immobile abusivi ma accatastati. Regolarità Urbanistica: è la corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo abilitativo con cui il comune (ente competente in materia edilizia) ha autorizzato la realizzazione dell'immobile. Questa è la regolarità "più importante" che va verificata in sede di rogito o prima di interventi di "ristrutturazione". Ciò che permette di verificare la presenza o meno di un abuso edilizio non è mai il catasto ma solo il titolo abilitativo al comune. Rogito e conformità urbanisticaIl rogito per la compravendita di un immobile deve essere dotato della CONFORMITA' CATASTALE (obbligatorio dal Luglio 2010), mentre per quanto riguarda la conformità urbanistica gli obblighi sono più complessi:
Ma attenzione, è possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica. Infatti se l'immobile (costruito regolarmente) ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati (che comportano la perdita della conformità urbanistica), la commerciabilità del bene è garantita. 1 Settembre 1967Se l'immobile è stato realizzato prima del 1/09/67 è possibile evitare la menzione del titolo abilitativo con un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La responsabilità di questa importante dichiarazione riportata nel rogito è del proprietario. Questa semplificazione (introdotta con la Legge 47/85), permette la commerciabilità di un immobile realizzato prima del 1/09/67 ma non ne dimostra la conformità urbanistica. La conformità urbanistica è data solo confrontando il titolo abilitativo con cui l'immobile è stato autorizzato con lo stato di fatto. Chi è responsabile del controllo su eventuali abusi?E' importante che l'acquirente faccia verificare da un tecnico abilitato di propria fiducia la regolarità urbanistica perchè a differenza di quello che si potrebbe pensare il notaio non ha responsabilità sul controllo dell'assenza di abusi. Una recenta sentenza della Cassazione (n. 11628 del 26 marzo 2012) ha infatti previsto che la conformità urbanistica è dichiarata dal venditore e il notaio non ha l'obbligo di verificare che questa dichiarazione sia vera. Anche l'agenzia non ha alcun obbligo nè responsabilità sulla effettiva assenza di abusi per cui il modo migliore per tutelarsi è incaricare un tecnico abilitato che al contrario degli altri soggetti ha una responsabilità penale quando effettua una dichiarazione e difficilmente dichiarerà il falso. Conseguenze per abuso e irregolarità edilizieLa formula prensete nei rogiti è "l'immobile viene acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", per questo l'acquirente dopo il rogito erediterà anche eventuali abusi o irregolarità edilizie. Ma chi acquista un immobile con dei vizi di conformità urbanistica che conseguenze può avere? Abusi graviIn caso di abusi edilizi, oltre ad una denuncia penale, sarà necessario provvedere alla demolizione ed al ripristino dei luoghi ed in alcuni casi l'ente potrà acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del comune parte del bene. I casi più frequenti di interventi non autorizzati che comportano un abuso sono un soppalco non autorizzato, l'apertura o lo spostamento di una finestra, la realizzazione di una veranda sul terrazzo, il frazionamento di più unità, la modifica di un balcone. Non sempre è possibile sanare ed a volte è necessario riportare lo stato di fatto come nell'ultimo progetto autorizzato dal comune. Irregolarità meno graviAltri tipi di irregolarità, meno gravi, comportano solo della sanzioni amministrative e possono essere risolte con una DIA IN SANATORIA o una CIAL Solitamente sono dovute alla modifica della distribuzione interna: spostamento della cucina, demolizione e ricostruzione di tramezzi, fusione di stanze. La regolarizzazione può essere semplice ma bisogna sempre verificare se gli interventi rispondono alle normative comunali (igienico sanitarie ed edilizie). Ad esempio se è stato demolita una parete per allargare il soggiorno bisogna verificare che la superficie del nuovo ambiente sia maggiore di 1/8 della superficie delle finestre. Questo è un tipico caso in cui anche per un piccolo intervento non è possibile regolarizzare e per avere la completa regolarità urbanistica bisogna ricostruire la parete. In conclusione se l'immobile non è mai stato autorizzato da un titolo abilitativo non può essere venduto (la responsabilità del controllo non è del notaio ma del venditore), in caso di abusi minori l'immobile può essere venduto ed il nuovo acquirente erediterà la responsabilità dell'abuso (con possibili sanzioni penali e rischio di demolizione). Esistono altresì piccole difformità che comportano sanzioni solo amministrative ma possono diminuire il valore della casa perchè rendono difficoltoso l'accesso a mutui o future vendite e non sempre possono essere regolarizzate. Le spese per la regolarizzazione, sanzioni e responsabilità penale sono nella maggior pare dei casi dell'acquirente e non del venditore. Il consiglio è quello di acquistare sempre un immobile regolare o regolarizzato e di far controllare la regolarità urbanistica dal proprio tecnico di fiducia che con una dichiarazione è sottoposto ad una responsabilità di natura penale. Regolarizzare una difformità non è sempre possibile. In alcuni casi si può procedere con una DIA IN SANATORIA o Permesso di costruire in Sanatoria (art. 36 del TUE dpr 380/01). La sanatoria è differente dal condono perchè nel primo casi i lavori si potevano realizzare ma non è stato dichiarato niente al comune, mentre si richiede un condono se i lavori non si potevano realizzare perchè contrari alle normative edilizie. Attualmente non è possibile richiedere un condono edilizio, che a differenza della Sanatoria (Art. 36) è un provvedimento eccezionale, gli ultimi sono stati nel 1985, 1994, 2003. Un altra formula con cui viene definita la regolarità urbanistica è "leggittimità della preesistenza". Per preesistenza si intende lo stato di fatto in cui si trova l'immobile, per legittimità si intende la rispondenza del progetto alle normative edilizie al momento della realizzazione. PER SAPERE I COSTI PER REGOLARIZZARE IL TUO IMMOBILE VEDI LA SEZIONE PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI ON LINE SENZA IMPEGNO CONTATTACI |
Posted on February 9, 2013 at 10:52 AM |
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Regolarizzare casa con planimetria catastale non conforme prima del rogito
Prima dell’atto di compravendita (rogito) di un immobile è necessario verificare la corrispondenza della planimetria catastale con lo stato di fatto, pena la nullità dell’atto. Questa novità è stata introdotta dal 1 Luglio 2010 con importanti conseguenze per coloro che devono vendere una casa. Numerosi immobili, in particolare appartamenti in condominio, sono stati modificati negli anni passati senza richiedere la relativa autorizzazione o senza provvedere all’aggiornamento della planimetria catastale in seguito agli interventi di modifica della distribuzione interna (spostamento di tramezzi, creazione di nuove stanze e/o bagni). In questi casi la soluzione è procedere con la regolarizzazione dello stato urbanistico (in comune) e catastale (all’ufficio del territorio, catasto). In caso di piccole difformità (come descritto dalla Circ. 02/2010 dell' AdE) è possibile evitare la variazione. Conformità allo stato di fatto e dichiarazione di un tecnico Prima di un rogito di un immobile, ma anche in caso di donazione e divisioni, il notaio ha l’obbligo di verificare se lo stato di fatto è conforme ai dati catastali. La verifica concerne principalmente gli intestatari, la toponomastica e la planimetria. La conformità deve essere specificamente dichiarata all’interno dell’atto da parte del venditore e la planimetria catastale va allegata al rogito. Le conseguenze per una dichiarazione falsa sono importanti e comportano anche la nullità dell’atto. La normativa permette di avvalersi dell’ausilio di un tecnico abilitato che può redigere un attestato di conformità con cui dichiara la rispondenza tra stato di fatto e dati catastali, in questo modo la responsabilità della dichiarazione è sostenuta dal tecnico e non dal venditore né dal notaio. E' consigliabile verificare la conformità catastale sin dal compromesso per evitare ritardi per aggiornamenti dovuti ad eventuali difformità. Se pensi di avere questa problematica, sia come compratore che come venditore, puoi contattarci per consigli e informazioni. Scopri il nostro servizio di VARIAZIONE CATSTALE e CONFORMITA' CATASTALE PER SAPERE I COSTI PER REGOLARIZZARE IL TUO IMMOBILE VEDI LA SEZIONE PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI ON LINE SENZA IMPEGNI CONTATTACI |
Posted on February 9, 2013 at 10:46 AM |
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Differenza tra Sanatoria e Condono Nella pratica professionale capita spesso di percepire che non si comprenda la differenza tra Condono e Sanatoria: cerchiamo di fare chiarezza sull'argomento. Nella pratica professionale mi capita di frequente che clienti ravveduti mi si rivolgano per chiedere il condono per lavori edili eseguiti in assenza di titolo autorizzativo. In effetti non è molto chiara la differenza tra Condono edilizio e Sanatoria edilizia e se questo può essere comprensibile per delle persone che non sono addetti ai lavori, appare quantomeno preoccupante quando a non capirla sono gli stessi colleghi, soprattutto se giovani e inesperti. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza spiegando la differenza tra le due procedure. La prima e fondamentale differenza è che il Condono è una legge speciale, mentre la Sanatoria è un provvedimento amministrativo normalmente consentito dalla normativa urbanistica vigente. Il Permesso di costruire in sanatoria, una volta denominato Concessione edilizia in sanatoria, è disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia, e si può chiedere per interventi eseguiti in assenza di permesso o in difformità da esso, ma assentibili. Requisito fondamentale è che sussista la cosiddetta doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della realizzazione dell’abuso e al momento della richiesta di sanatoria. Facciamo un esempio: Tizio realizza delle difformità rispetto al permesso di costruire assentito, ampliando di alcuni metri cubi il volume a disposizione. Dopo qualche anno, in procinto di vendere la sua proprietà, deve assicurarne la conformità dal punto di vista urbanistico, e decide quindi di chiedere un Permesso in Sanatoria. Nel frattempo nel suo comune è stato approvato un nuovo Piano Regolatore. Il permesso in sanatoria sarà concesso soltanto se anche il nuovo Piano consente gli aumenti volumetrici, così come avveniva all’epoca dell’abuso. Naturalmente per aver realizzato degli interventi privi di autorizzazione, bisognerà corrispondere una sanzione pecuniaria che è pari al doppio del contributo di costruzione che bisognerebbe normalmente pagare al Comune (una ragione in più per non realizzare interventi in maniera irregolare). Nel caso in cui l’entità di tali oneri non sia quantificabile, ad esempio se si realizza una nuova finestra, o per interventi per i quali è prevista la gratuità, si pagherà un importo minimo pari a 516 euro. Il Condono edilizio, invece, come detto è una legge speciale grazie alla quale i cittadini possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena. Come tale esso ha validità temporale limitata e va in deroga alla vigente normativa. Ciò vuol dire che con il condono era possibile sanare anche tanti interventi solitamente non permessi dalla normativa vigente, come la costruzione di abitazioni in zona agricola, ma solo se realizzati in determinati periodi. In Italia si sono succeduti tre condoni: quelli disciplinati dalle leggi n. 47 dell’85, n. 724 del ‘94 e dal D.L. 269/2003 poi convertito in legge n. 326 del 2003. L’ultimo condono ha permesso di sanare abusi realizzati entro il 31 marzo 2003 e la domanda andava presentata entro il 31 marzo 2004. Pertanto non è possibile oggi chiedere alcun condono edilizio. Nel caso del condono le sanzioni da corrispondere consistono non solo negli oneri concessori opportunamente incrementati da versare all’amministrazione comunale, ma anche in una oblazione da versare nelle casse dello Stato. Non è un caso, infatti, che lo strumento del Condono, non solo edilizio, sia stato utilizzato da vari governi in periodi di difficile congiuntura economica, per rimpinguare le finanze statali. Per concludere, un accenno al Piano Casa. Anche questo è una legge speciale, perché va in deroga ai normali indici volumetrici consentiti dai comuni permettendo degli ampliamenti volumetrici, ed ha una scadenza temporale. Ma, attenzione: il Piano Casa non è un condono e pertanto permette di realizzare ampliamenti o demolizioni e ricostruzioni con aumento di volume, a determinate condizioni, ma non di sanare delle opere già realizzate irregolarmente. PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI ON LINE CONTATTACI SENZA IMPEGNO |
Posted on February 9, 2013 at 10:34 AM |
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Gli interventi edilizi maggiori - COMUNE DI MILANO
Sono considerati interventi edilizi maggiori le opere di:
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Posted on February 9, 2013 at 10:28 AM |
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Gli interventi edilizi minori - COMUNE DI MILANO
Sono considerate Interventi Edilizi Minori le sottoelencate tipologie:
Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 63 R.E. (es. rifacimento delle pavimentazioni, delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura di vani porta all’interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni - anche con materiali diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili -, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti, ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia nè alcuna comunicazione agli uffici comunali. In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l’Ente di tutela del vincolo. La fattibilità delle opere va, sotto altro profilo, verificata con le eventuali prescrizioni contenute negli specifici regolamenti condominiali. PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI CONTATTACI SENZA IMPEGNO |