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Posted on July 5, 2013 at 5:37 PM |
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Attenzione: il decreto legge del 4 giugno 2013 (che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione nella misura del 50%) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle spese per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'immobile ristrutturato. L'agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. Condizioni per chiedere la detrazioneLe principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Attenzione La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni. In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.La detrazione spetta, inoltre, per:
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati. Come e quando Per usufruire della detrazione, è necessario:
Articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette 917/1986 - pdf- Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 - pdf- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Articolo 7 del Dl n. 70 del 13 maggio 2011 - - pdf Semplificazioni fiscalia Articolo 11 del Dl 83/2012 - pdf- Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico Articolo 16 del Dl 63/2013 - pdf - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Provvedimento del 17/03/2006 - pdf - Approvazione del modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini Irpef, previsto dall'articolo 1 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n° 70 del 24/03/2006) Provvedimento del 02/11/11 - pdf - Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7 , comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n° 70 (Pubblicato il 03/11/11) aPrassi Risoluzione n. 55 del 07/06/12 - pdf - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto - Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010 (Pubblicata il 07/06/12) |
Categories: RISTRUTTURAZIONE
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